Viterbo | estate tempo di incontri ravvicinati

Incontro ravvicinato con un serpente, la Lav

«È un Biacco, innocuo e utile all'ecosistema»

Una ragazza viterbese ha fotografato un serpente sulla sua auto, mentre viaggiava verso Roma, rivelatosi un rettile protetto. I consigli della Lega antivivisezione su regole e comportamenti da adottare

Il Biacco nella foto è un serpente innocuo, protetto e utile all'ecosistema perchè gran divoratore di topi
Il Biacco nella foto è un serpente innocuo, protetto e utile all'ecosistema perchè gran divoratore di topi

Estate tempo di incontri con animali selvatici, che spesso sono specie protette. Ecco la nota della Lav di Tarquinia che ricorda quali sono e che tipo di comportamento adottare in merito.

L’esemplare fotografato dalla lettrice che ha segnalato il suo incontro ravvicinato con un serpente è un comunissimo Biacco il cui nome scientifico è Hierophis viridiflavus. Noto anche come carbonazzo, milordo, bis bastunèr è inserito fra le specie protette dalla Legge Regionale n. 18 del 1988 che ne vieta il maltrattamento e l’uccisione. I complimenti alla persona che non si è persa d’animo né ha imbracciato un bastone per liberarsi alla bell’e meglio dell’animale ma ha avuto il coraggio di fotografarlo potendolo così osservare insolitamente da vicino.

Avvicinandosi l’estate forse val la pena di ricordare quali prescrizioni fornisce la normativa a tutela della piccola fauna selvatica, nonché chi debba assicurarsi dell’applicazione della legge e cosa si rischia violandola (cui si dovrà aggiungere la reclusione dato l’eventuale maltrattamento o uccisione):

Articolo 3

Per le specie elencate nel presente articolo è vietato: a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione; b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo; c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1; d) la distruzione o la raccolta di uova dell'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote; e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti: Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii); Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata); Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex); Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis); Tritone italiano (Triturus italicus); Geotritone italiano (Hydromantes italicus italicus); Ululone a ventre giallo (Bombina variegata pachypus); Rospo comune (Bufo bufo spinosus); Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis); Raganella comune (Hyla arborea arborea); Rana agile (Rana dalmatina); Rana greca (Rana graeca); Tartaruga marina comune (Caretta caretta caretta); Tartaruga franca (Chelonia mydas mydas); Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea); Testuggine comune (Testudo hermanni robertmertensi); Testuggine d'acqua (Emys orbicularis); Tarantola mauritanica (Tarentola mauritanica mauritanica); Emidattilo verrucoso (Hemidactylus turcicus turcicus); Ramarro (Lacerta viridis viridis); Lucertola muraiola (Podarcis muralis brueggemanni e Podarcis muralis nigriventis); Orbettino (Anguis fragilis fragilis); Luscengola (Chalcides chalcides chalcides); Biacco maggiore (Coluber viridiflavus viridiflavus); Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris, Podarcis sicula sicula, Podarcis sicula latastei, Podarcis sicula pasquinii e Podarcis sicula patrizii); Cervone (Elaphe quatuorlineata quotuorlineata); Saettone (Elaphe longissima longissima ed Elaphelongissima romana); Biscia dal collare (Natrix natrix helvetica); Biscia tassellata (Natrix tessellata tessellata); Coronella della Gironda (Coronella girondica); Vipera dell'Orsini (Vipera ursinii ursinii).
È vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (Austropotamobius pallipes italicus) e dei granchi di acqua dolce (Potamon fluviatile fluviatile) non provenienti da allevamento.
La cattura di tutte le specie del genere Helix (chiocciola) è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma è consentita per una quantità giornaliera di un chilogrammo per persona.

Articolo 6 

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.

Articolo 7

Sono incaricati dell' osservanza della presente legge, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.

Martedì 17 giugno 2014