Viterbo | ordinanza comunale

Il sindaco di Viterbo vieta i botti di Capodanno

"Al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità pubblica, la tutela degli animali, sarà vietato far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi aperti al pubblico, aree pubbliche affollate"

Botti vietati a Viterbo
Botti vietati a Viterbo

Il sindaco di Viterbo rammenta che ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 140 prot.n.0039854 dell’1/12/2006, e delle deliberazioni di g.c.n.216 del 19/09/2008 e n. 228 del 26/09/2008, per motivi di tutela della quiete pubblica e senza pregiudizio per le sanzioni penali previste.

Al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità pubblica, la tutela degli animali e le condizioni di vivibilità del territorio, sarà vietato far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche affollate, ovvero ove transitino o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali, in particolare nelle aree a distanze inferiori a 200 m da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate ma comunque a debita distanza dai predetti soggetti fragili e dagli animali evitando zone affollate per la presenza di feste, riunioni, spettacoli di ogni genere o altri motivi e tutte le aree nelle quali l’esplosione del prodotto pirico potrebbe ingenerare incendi. In ogni caso sarà vietato far esplodere detto materiale nell’ambito delle aree interessate dallo volgimento della manifestazione “Caffeina Christas Village”. È inoltre vietato condurre in qualsiasi momento animali d’affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

Avverte che ai sensi dell’art. 7 bis del dl vo n. 267/00 e dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n, 689, come modificato dall’articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del dl 23 maggio 2008, n. 92, e delle Deliberazioni di G.C.n.216 del 19/09/2008 e n. 228 del 26/09/2008, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, ed ai sensi degli artt. 13 e 20 della citata L.n.689/81 e s.m.i., gli artifici ed i manufatti in uso per le accensioni o le esplosioni potranno essere sottoposti a sequestro per la successiva confisca, in quanto cose utilizzate o destinate a commettere la violazione; rammenta che, ai sensi dell’art. 659 C.P., il provocare rumori tali da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309; che altresì, ai sensi dell’art. 674 C.P., il provocare in qualsiasi luogo emissioni di gas, di vapori o di fumo nei casi non consentiti dalla legge, atti ad offendere od imbrattare o molestare persone, è punito con l’arresto fino ad un mese o l’ammenda fino ad euro 206; che inoltre, ai sensi dell’art. 703 C.P., l’accensione di fuochi d’artificio, il lancio di razzi e l’effettuazione di accensioni od esplosioni che risultino pericolose, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, è punito con l’ammenda fino ad euro 103, e se in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, con l’arresto fino ad un mese; precisa inoltre che tra i giocattoli pirici e le munizioni giocattolo debbono ricomprendersi ad esempio i cosiddetti petardi, i mortaretti, i razzi, i razzi illuminanti, le castagnole, le fontane, le stelle, le girandole, i nastri scoppianti, e comunque tutti gli artifici e manufatti da divertimento, con effetto scoppio e/o ad effetto luminoso in qualsiasi modo denominati.

Il sindaco Leonardo Michelini

Sabato 31 dicembre 2016